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L’opponente aveva lamentato che il suddetto verbale non specificava le modalità di presegnalazione dell’apparecchiatura elettronica con cui era stato rilevato il superamento dei limiti di velocità.
Il Giudice di pace di Novara ha respinto l’opposizione con sentenza n. 641/2015, confermata in appello.

In particolare, il tribunale ha ritenuto che il verbale, nella parte in cui gli agenti accertatori avevano dato atto della presenza di un’adeguata presegnalazione della postazione di controllo, fosse munito di pubblica fede, la cui valenza probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., non era superata dalle generiche contestazioni dell’opponente, tenuto a proporre querela di falso. La cassazione della sentenza è chiesta da B.F. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria…