Fonte: redazione: dirittoegiustizia.it
Nella vicenda in esame i giudici erano stati chiamati a valutare la violazione delle distanze legali da parte del convenuto che aveva realizzato un solaio di copertura di un piano interrato con sporgenza di 15 cm dell’estradosso del manufatto di nuova realizzazione. In sede di merito però non erano stati valutati né la complessità dell’opera, né la sua sporgenza dal suolo e dal livello del fondo contiguo.
In seguito alla denuncia di nuova opera sporta dalla società attrice nei confronti del confinante relativamente al solaio di copertura del piano interrato realizzato in violazione delle distanze legali ed urbanistiche, il Tribunale di Brindisi ordinava la sospensione dei lavori e la successiva demolizione. In sede di appello, la decisione veniva ribaltata e la questione è dunque giunta all’attenzione della Cassazione su ricorso della società soccombente.
Il ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che il manufatto non rientrasse nel concetto di costruzione perché interamente interrato (l’estradosso fuoriusciva di solo 15 cm), mentre secondo quanto risultava dalla CTU l’opera si trovava fuori terra rispetto al piano di calpestio di oltre 3 metri. La censura risulta fondata.

