fonte: redazione | dirittoegiustizia.it
Secondo la Cassazione, in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da un’area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita.

A seguito di un incidente stradale mortale, veniva avviato il giudizio per il risarcimento dei danni. Dopo aver espletato CTU per la ricostruzione della complessa dinamica del sinistro e per la ricostruzione dei profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, i giudici di merito liquidavano di conseguenza il risarcimento dei danni.

In particolare, scrivono i giudici di merito che il mancato rispetto da parte dei due motociclisti dei limiti di velocità e il sorpasso vietato di un’autocisterna in centro abitato, ove la careggiata presentava linea di separazione dei due sensi di marcia continua e segnaletica verticale indicante sia l’incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali il soprasso; nonché l’impossibilità del conducente dell’auto investitrice di avvistare i motociclisti al momento dell’immissione della manovra di svolta, era in grado di spiegare interamente l’evento verificatosi e induceva a concludere, superando la presunzione posta dall’art. 2054 c.c., che la responsabilità del sinistro fosse imputabile unicamente ai due motociclisti, andandone del tutto esente da responsabilità l’automobilista convenuto…