Fonte: Redazione dirittoegiustizia.it

Tizio aveva ricevuto una mail apparentemente proveniente da Poste Italiane con cui era stato invitato ad accedere al proprio conto tramite un link, inserendo le proprie credenziali per effettuare il cambio della password. Dopo aver provveduto, Tizio riscontrava un addebito di euro 2.900 per un’operazione mai effettuata a favore di “Anytime Paris Fra”. Tizio procedeva così a richiedere a Poste Italiane il rimborso che gli veniva negato. Si rivolgeva al Giudice di pace ma la domanda veniva rigettata. Proponeva dunque appello e il gravame veniva accolto «ritenendo che il prestatore di servizi dovesse rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, degli effetti dannosi conseguenti all’esercizio di un’attività pericolosa implicante il trattamento di dati personali non avendo l’ente dimostrato la riconducibilità dell’operazione al cliente». Poste Italiane veniva condannata al risarcimento del danno pari alla somma attualizzata sottratta dall’operazione illecita.

Ricorreva per cassazione Poste Italiane sostenendo che la sentenza impugnata aveva violato le specifiche disposizioni che in materia configurano a carico dell’utente dei servizi telematici «oneri di particolare cautela e diligenza nell’uso dei propri codici»; lamentava inoltre che la sentenza aveva omesso di attribuire rilevanza «al fatto decisivo costituito dall’avere l’utente consegnato spontaneamente a terzi dati identificativi del proprio conto, operando su un sito che non era di Poste Italiane».