Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall’attrice e condannava il convenuto a rimborsare la metà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spese straordinarie dalla moglie per il figlio. Assumeva il Tribunale che potessero rientrare nelle spese ordinarie, previste nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, i viaggi di istruzione, le spese di iscrizione scolastiche, le tasse universitarie e le spese connesse che dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte….

