Fonte: redazione dirittoegiustizia.it
Qualche anno dopo il divorzio di due coniugi, l’ex marito chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie in quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi con la madre. La donna si dichiarava disponibile a rilasciare l’abitazione, ma chiedeva un congruo termine oltre all’aumento dell’assegno divorzile da 800 a 1500 euro mensili.
Il Tribunale accoglieva il ricorso presentato dall’ex marito e revocava l’assegnazione della casa coniugale. Rigettava però la domanda della donna volta all’aumento dell’assegno divorzile. In sede di reclamo, le richieste dell’ex moglie trovavano invece accoglimento.
L’ex marito ha dunque proposto ricorso per cassazione dolendosi dell’aumento dell’assegno divorzile nonostante l’ex moglie avesse semplicemente addotto in senso peggiorativo la perdita della casa coniugale, senza però evidenziare le spese sostenute per il reperimento della nuova abitazione (era andata ad abitare gratuitamente in una casa di proprietà del padre).

