fonte: Francesco Agnino – Magistrato | dirittoegiustizia.it
Un imprenditore citava in giudizio il giornalista, il direttore del giornale e l’editore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo in cui era indicato come imputato per truffa, mentre all’epoca egli era solo indagato per tentata truffa e non per truffa, e gli attribuiva l’effettivo incameramento di una somma consistente di danaro erogata dal soggetto asseritamente truffato. Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo il carattere diffamatorio dell’articolo, sul rilievo che gli errori in esso contenuti non avevano scalfito l’aderenza al vero della ricostruzione complessiva. I giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado, osservando che la falsità dell’addebito (essere imputato per aver effettivamente intascato a seguito di attività truffaldina cinque milioni di dollari) non poteva ritenersi assorbita dall’essere effettivamente l’appellante indagato per un altro episodio meramente tentato.
Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità hanno chiesto l’intervento delle Sezioni Unite la fine di stabilire se sia configurabile la diffamazione nel caso di articolo di stampa che attribuisca, direttamente o indirettamente (anche mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche) la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.

