Cancellazione del volo e arrivo in ritardo di quello sostitutivo: quante volte spetta
al passeggero la compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004?
Un passeggero conveniva davanti al giudice di pace una compagnia aerea, con cui aveva stipulato un contratto avente ad oggetto l’esecuzione di alcuni voli con più coincidenze, chiedendo l’accertamento dei plurimi inadempimenti contrattuali e la condanna del vettore al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004 sia per la cancellazione della prima tratta del volo di andata, sia per il ritardo di cinque ore e mezzo del volo di ritorno.
La compagnia aerea si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree deducendo, tra l’altro, di aver offerto al passeggero, benché non responsabile per la cancellazione del volo di andata sulla prima tratta, ilpagamento della compensazione pecuniaria di cui al citato Regolamento; tale offerta era stata rifiutata dall’attore, che aveva promosso una procedura davanti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), poi archiviata in ragione dell’indennizzo offerto e, quanto alla cancellazione del secondo volo, per l’esimente di cui all’art. 5.3 del Reg. CE n. 261/2004 (situazione di eccezionale nebbia sull’aeroporto), attribuendo, del pari, alla nebbia anche il ritardo dei voli di rientro.

