Fonte: ius.giuffrefl.it
Una paziente di uno studio polispecialistico conveniva in giudizio la struttura per il risarcimento del danno biologico permanete e dei postumi permanenti, oltre ulteriori danni morali e patrimoniali subiti a seguito della imprudente e negligente condotta professionale della fisioterapista incaricata dallo studio per seguire il suo decorso postoperatorio di protesi all’anca. In particolare, disattendendo le indicazioni dell’Ospedale dove era stato effettuato l’intervento, la fisioterapista decisa di far camminare la donna senza girello ma con il solo ausilio di una sedia da cucina, comportando movimenti abnormi a carico dell’anca che, anche in considerazione dell’età avanzata della signora, avevano scatenato delle complicanze con un prolungamento dell’invalidità temporanea totale e parziale.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la struttura al risarcimento dei danni per oltre 42mila euro. In sede di appello, su parziale accoglimento dell’impugnazione della struttura, il risarcimento veniva dimezzato per responsabilità concorrente della danneggiata nella causazione del fatto dannoso. La donna ha dunque impugnato la sentenza dinanzi alla Cassazione.