fonte: redazione | dirittoegiustizia.it

Una società veniva convenuta in giudizio per l’accertamento della realizzazione di una costruzione di quattro piani in violazione delle distanze di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, oltre al risarcimento del danno. Il CTU incaricato dal giudice attestava che il tratto di strada davanti alla costruzione era qualificata come “strada pubblica”, parte attrice contestava tale qualificazione in relazione al piccolo tratto di corte privata antistante le due abitazioni, come risultava anche dal PRG. Sottolineava inoltre come non vi fosse, in relazione a tale strada, né alcun provvedimento di esproprio, né fosse configurabile l’uso pubblico di quel tratto, in quanto lo stesso consentiva di accedere solamente alla propria abitazione in quanto la strada era chiusa sui due lati. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e ordinava la rimessione in pristino delle violazioni urbanistiche. La decisione veniva ribaltata in appello dove, pur ritenendo che l’edificio realizzato dalla convenuta costituisse una nuova costruzione, non veniva ravvisata la violazione delle distanze in quanto tra gli edifici era interposta una pubblica via. La corte privata dell’attore non era infatti stata espropriata dal Comune per essere destinata a strada pubblica, ma il giudice d’appello accertò tale destinazione in base alla relazione del Servizio patrimoniale del Comune acquisita dal CTU. La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte.