Fonte: Ilenia Maria Alagna – Avvocato e Cultore della materia in Informatica Giuridica presso l’Università Statale di Milano – dirittoegiustizia.it
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, III Sez. civile, n.2978 pubblicata in data 01/02/2024.
I l Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta da Tizio e Caio in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Mevio, avente ad oggetto, oltre all’inibizione della continuazione dell’illecito, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questo subìti in conseguenza della non autorizzata pubblicazione della sua immagine dopo essere stato casualmente ripreso nel corso di un servizio di telegiornale della RAI effettuato in occasione dell’arresto di un latitante e successivamente diffuso mediante il mezzo televisivo e le piattaforme digitali.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria sulla base di una duplice ratio decidendi. In primo luogo, ha escluso la stessa sussistenza dell’illecito, sul rilievo che, pur mancando il consenso dei genitori alla pubblicazione dell’immagine del minore, tuttavia ricorresse una delle ipotesi eccezionali di cui all’art. 97, primo comma. In secondo luogo, il giudice del merito, ha escluso, la sussistenza di conseguenze dannose, sia non patrimoniali che patrimoniali, osservando, quanto alle prime, che era rimasta sfornita di prova la deduzione attorea secondo cui, a causa dell’accostamento della sua immagine a quella di un delinquente, il minore era stato etichettato come tale nell’ambito dell’ambiente scolastico, con pregiudizio del suo rendimento; e rilevando, con riguardo alle seconde, la non configurabilità, nella fattispecie, di un pregiudizio correlato allo sfruttamento dell’immagine…

