Fonte: Maurizio Tarantino – Avvocato | dirittoegiustizia.it

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., i condomini ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della delibera di nomina del nuovo amministratore assunta dall’assemblea condominiale con il voto contrario di essi impugnanti. Pronunciando in contraddittorio con il predetto Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, e con atri condomini volontariamente intervenuti in posizione adesiva rispetto a quella dell’ente di gestione convenuto, sia il Tribunale che la Corte territoriale respingevano il ricorso.

Avverso tale ultimo provvedimento, i condomini proponevano ricorso in Cassazione contestando la sentenza d’appello per aver erroneamente respinto il mezzo di gravame con il quale essi avevano riproposto la tesi, già sostenuta in prime cure, secondo cui il condomino Tizio non poteva ritenersi legittimato a partecipare all’assemblea, atteso che, anteriormente a quella data, l’appartamento di sua proprietà era stato sottoposto a pignoramento e il competente giudice dell’esecuzione aveva provveduto alla nomina di un custode dell’immobile…