fonte: redazione dirittoegiustizia.it
L’air-bag non funziona: la CGUE si dovrà pronunciare sull’estensione della responsabilità del produttore al fornitore
La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, subiti in seguito ad un sinistro automobilistico, in cui non ha funzionato l’air-bag di una vettura
In particolare, si contesta sia l’esistenza dell’obbligo, attribuito all’appellante dal Tribunale, di chiamare in causa il produttore del congegno (difettato) in esame, contrapponendo la sufficienza dell’indicarne i dati identificativi; sia l’ultrapetizione per avere il Tribunale condannato l’appellante quale fornitrice del veicolo, benchè l’attore ne avesse chiesto la condanna quale produttrice.
Secondo la Corte d’appello l’onere di individuazione del produttore normativamente imposto al fornitore non si arresta all’indicazione dei dati cit., ma include la chiamata in causa al fine di poter verificare in sede giurisdizionale se tali dati siano corretti, id est che il chiamato sia davvero il produttore.
Data la particolarità della controversia in esame, il Collegio, visto l’art. 267 TFUE, chiede alla Corte di Giustizia dell’UE di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto comunitario: «se sia conforme all’art. 1, comma 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

