raccolta-differenziata-mal-eseguita

fonte:dirittoegiustizia.it

Ed è di particolare interesse il primo motivo di ricorso che censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a carico del Condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale derivante, per l’appunto, dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale dell’amministratore del Condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale. Questa motivazione è, però, errata. Infatti, nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di Condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini.