fonte: Attilio Levolella – dirittoegiustizia.it

Scuola pubblica o scuola privata? Se i genitori litigano sui primi passi del figlioletto nel mondo dell’istruzione, allora è onere del magistrato prendere una decisione, avendo come unica stella polare il concreto interesse – morale e materiale – del minore.

Scontro frontale tra due genitori – Tizia ed Caio – non coniugati: essi non riescono a prendere una decisione comune sulla scuola – pubblica o privata – da scegliere per il loro figlioletto.

Palla ai giudici, allora, giudici che, sia in primo che in secondo grado, «autorizzano la frequentazione, da parte del minore, di una scuola primaria privata», come richiesto dal padre, mentre vengono respinte le obiezioni proposte dalla donna e mirate ad ottenere «l’iscrizione del figlioletto in una scuola pubblica». In particolare, i giudici di secondo grado hanno disatteso il reclamo svolto dalla madre, sottolineando che «la scuola privata è dotata di giardino; consente lo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto alla scuola pubblica; non è molto distante dall’abitazione del minore, essendo collocata in un piccolo centro urbano – incomprensibili, quindi, le allegazioni circa la diversità dell’ambiente sociale