La sentenza impugnata ha sottolineato come si trattasse di una “terrazza a livello”, con caratteristiche assimilabili a quelle del lastrico solare «che svolgeva funzione di copertura dell’edificio condominiale, sebbene unitamente al tetto, doveva presumersi comune ai sensi dell’art. 1117 comma 1 c.c.», rilevando, inoltre che «l’uso esclusivo della terrazza che ne facesse il proprietario dell’unità immobiliare annessa non rendeva il lastrico di proprietà esclusiva, ma incideva soltanto sulla ripartizione delle spese, come risultava dall’art. 1126 c.c.».
Ritenuto che i lavori di manutenzione erano stati determinati da «infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico, dovute al deterioramento della guaina impermeabilizzante, e avevano avuto a oggetto la pavimentazione, il parapetto e il cornicione e perciò la struttura del lastrico di proprietà comune», la pronuncia ha rigettato la censura…

