Conseguentemente, il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.
Il caso
Un uomo conveniva in giudizio la moglie dinanzi al Tribunale di Foggia al fine di ottenere l’annullamento dell’accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi e successivamente omologato, che egli aveva sottoscritto nonostante non fosse stato previsto un assegno di mantenimento in suo favore e ciò ancorchè, in ragione del proprio stato di disoccupazione, non fosse stato previsto un suo obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e pur in presenza di un enorme divario economico esistente rispetto alla moglie. A fondamento della propria domanda il ricorrente, ripercorsa inizialmente la propria vicenda matrimoniale, aveva affermato che, a seguito di una serie di atti intimidatori e di minacce, si era visto costretto a sottoscrivere l’accordo congiunto di separazione che gli era stato sottoposto, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il mantenimento…

