Fonte: redazione dirittoegiustizia.it

La causa origina dal ricorso presentato da due persone che avevano acquistato un volo di andata e ritorno per Siviglia da Bologna. Sia il volo di andata che quello di ritorno, però, veniva cancellati e i due erano costretti a comprare un diverso biglietto con altra compagnia aerea che, per il ritorno, faceva scalo a Venezia. Hanno anche perso il noleggio di una vettura in Spagna, già pagato. I due hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria in base al regolamento UE 261/2004.
Il Giudice di Pace di Bologna si dichiarava incompetente a favore del giudice irlandese e il Tribunale confermava la decisione in sede di appello.
La questione sulla giurisdizione era stata sollevata in entrambi i gradi dalla compagnia aerea che propone ricorso per cassazione.
Nella motivazione fornita nella sentenza del tribunale d’appello, il giudice ha escluso che la Convenzione di Montréal sui rapporti internazionali trovasse applicazione al caso di specie perché non si trattava di un ritardo nel volo, ma di una vera e propria cancellazione. Di conseguenza avrebbe dovuto applicarsi la disciplina pattizia contenente la clausola di individualizzazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, poiché i passeggeri hanno chiesto il ristoro del danno in virtù del regolamento UE 261/2004, è alle norme di questo anche sulla giurisdizione che occorre attenersi…